segunda-feira, abril 17, 2006

Lei eleitoral italiana: correcção

O Sniper fez pontaria e acertou. Ao contrário do que eu tinha dito aqui, o "prémio de maioria", se necessário, atribui-se à coligação mais votada e não à coligação com mais assentos após a exclusão dos partidos que não ultrapassam a cláusula-barreira. O site da Câmara dos Deputados italiana explica (clicar em "Norme", "Legge Elettorale" e "Scheda illustrativa") e espero, desta vez, ter entendido correctamente (partes relevantes em negrito):

I seggi sono ripartiti proporzionalmente in ambito nazionale tra le coalizioni di liste e le liste che abbiano superato le soglie di sbarramento previste dalla legge. Sono ammesse alle ripartizione dei seggi soltanto le coalizioni che abbiano raggiunto almeno il 10% del totale dei voti validi e, al loro interno, le liste che abbiano ottenuto il 2% dei voti, le liste rappresentative di minoranze linguistiche con almeno il 20% dei voti della circoscrizione e la lista che abbia conquistato più voti tra quelle che non hanno conseguito il 2% dei voti.

Partecipano inoltre alla ripartizione dei seggi le liste che non fanno parte di alcuna coalizione, a condizione che abbiano avuto almeno il 4% dei voti a livello nazionale. Alla coalizione di liste (o alla lista non coalizzata) più votata, qualora non abbia già conseguito almeno 340 seggi, è attribuito un premio di maggioranza tale da farle raggiungere il numero di seggi in questione. Le varie fasi della distribuzione dei seggi proporzionali sono le seguenti:

1. Si accerta, nelle circoscrizioni e in ambito nazionale, il totale dei voti conseguiti da ciascuna coalizione o singola lista non collegata e si individua quale di esse ha ottenuto a livello nazionale il maggior numero di voti ai fini dell’attribuzione dell’eventuale premio di maggioranza;

2. Si individuano le coalizioni di liste e le liste non collegate che, superando le soglie di sbarramento, sono ammesse all’assegnazione dei seggi;

3. Si determina su base nazionale il numero di seggi spettanti a ciascuna coalizione di liste o lista non collegata che ha superato la soglia di sbarramento. La ripartizione è effettuata in proporzione ai voti ottenuti con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti;

4. Si verifica se la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il più alto numero di voti ha cnseguito 340 seggi;

5. In caso positivo, il premio di maggioranza non trova applicazione. I seggi spettanti a ciascuna coalizione sono assegnati alle liste ammesse al riparto che le compongono. Si procede quindi a distribuire in ogni circoscrizione i seggi assegnati in sede nazionale a ciascuna lista ammessa;

6. Se nessuna coalizione di liste o lista non collegata ha ottenuto almeno 340 seggi, si attribuisce a quella di esse più votata il premio di maggioranza, consistente in un numero di seggi pari alla differenza tra 340 e il numero di seggi ad essa assegnati sulla base della ripartizione proporzionale. I 277 seggi rimanenti sono distribuiti tra le altre coalizioni o liste non collegate secondo il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti;

7. Si proclamano, nelle diverse circoscrizioni, i candidati eletti secondo l'ordine di successione fissato in ciascuna lista. Se la lista dei candidati è esaurita, si attinge, nell’ordine, alla medesima lista in un’altra circoscrizione, ad un’altra lista della stessa coalizione presentata nella circoscrizione originaria, ovvero in un’altra circoscrizione.

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